Art bonus

ART BONUS - MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL MECENATISMO CULTURALE

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

 

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

IL CREDITO D'IMPOSTA È RICONOSCIUTO A TUTTI I SOGGETTI che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. 

IL BENEFICIO FISCALE DELL'ART BONUS NON PUO' ESSERE APPLICATO alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR. 

 

Ammontare del credito

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

  • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015, per i soggetti "solari");
  • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.

In particolare:

per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

 

Modalità di fruizione del credito

Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.

Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Più precisamente:

per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:

  • mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
  • l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
  • la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
  • in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente:

  • tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
  • la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.

 

 A titolo esemplificativo

Società di capitali, quindi soggetta all’imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi d’impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

Pertanto considerando che le imposte da pagare sul maggior reddito imponibile (le erogazioni liberali agevolate sono infatti indeducibili, mentre il credito d’imposta è detassato), pari a (153.846-100.000)*32,32% per Imposte=17.403 Euro, l’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 153.846-100.000+17.403=71.249 Euro, ossia circa il 46% delle erogazioni effettuate.

 

Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 Euro.

Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali

L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.

 

Altre note

Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d’imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell’agevolazione su un reddito imponibile positivo.

Inoltre, a decorrere dal 2016 la detrazione della spesa sostenuta passerà dal 65% al 50%.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

 

Regime fiscale

Il credito d'imposta in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagliinteressi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

 

Adempimenti richiesti ai beneficiari delle erogazioni

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici:

  • sono tenuti a comunicare mensilmente tramite IL PORTALE WWW.ARTBONUS.GOV.IT ed il proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile:

                   - l'ammontare delle erogazioni ricevute;
                   - la destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

Nel portale www.artbonus.gov.it , ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati:

  • tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene;
  • gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto;
  • i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso;
  • l'ente responsabile del bene;
  • le informazioni relative alla fruizione del bene.

 

Confronto con le altre agevolazioni già esistenti nel settore culturale

Nel periodo di applicazione del regime agevolato in esame, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali nell’ambito della cultura e dello spettacolo, sono temporaneamente disapplicate ai fini IRPEF le detrazioni previste dall’art. 15, co. 1, lett. h e i (detrazione Irpef del 19%), e a fini IRES le deduzioni stabilite dall’art. 100, co. 2, lett. f e g del TUIR (deduzione degli oneri di utilità sociale).

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.

 

Oggetto delle erogazioni liberali

L’art bonus può essere applicato nei seguenti casi a, b, c per effetto del comma 1 dell’art.1 della legge 29 luglio 2014, n. 106. Il caso d è invece esposto dal comma 2 della legge in commento.

a) Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione.

b) Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche ed ai Teatri di tradizione, l’Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno.

c) Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.

d) Se l’erogazione liberale in denaro è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

 

Documentazione da presentare per beneficiare del credito d’imposta

E’ sufficiente conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario. Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è opportuno inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute (come da art. 40, comma 9, D.L. n. 201/2011). Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni ai fini della privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art bonus dei mecenati che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico.

 

Codice tributo per la compensazione del credito d’imposta

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, codice da segnare nel credito d’imposta, per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).

 

Simulatore Art Bonus Download file

 

Collegati alla pagina dedicata del Comune di Mantova Art Bonus - Comune di Mantova

 

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