ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC MANTOVA

 

Il Ministero della Giustizia, in data 13/02/2017 ha disposto l'iscrizione nella Sezione A del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art.4 del DM 202/2014, di


OCC Mantova - Organismo per la composizione della crisi Commercialisti Mantova 

al numero progressivo 94.

 

SEDE DELL'ORGANISMO: Mantova - Via Ilaria Alpi, 4

                                              Tel. 0376/328355 - Fax 0376/221054

                                               PEC: occmantova@pecocc.it

  

REFERENTE DELL'ORGANISMODOTT. LUIGI GUALERZI

 

NORMATIVA

 
 

Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

 


Nuovo Regolamento approvato in data 15/02/2023      

 

 


 


 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI SOVRAINDEBITAMENTO

 

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Mantova.

Requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali.

Le procedure sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero a queste categorie di debitori:

  • Consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc)
  • Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro
  • Aziende agricole di tutte le dimensioni
  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli
  • Start up innovative
  • Enti no profit (onlus, associazioni, ecc)

Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente". Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

Le procedure, finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità, sono:

  • Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, “Piano del Consumatore”: che può essere utilizzata solo dalle persone fisiche e non gli altri soggetti (aziende, ecc). Viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice, e sostituisce ogni altra pattuizione. 
  • Concordato minore (ex Accordo di composizione della crisi): è sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e professionisti. Semplificando, si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se votato dagli stessi creditori per almeno il 50%. In questo caso è permessa la continuità dell’impresa, e possibile la salvaguardia dei beni.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio. Qual è il vantaggio? Anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato e si può ripartire puliti da ogni obbligo verso i creditori.
  • Esdebitazione del debitore incapiente. Nel caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di saldare i propri debiti.

 

Procedure familiari di sovraindebitamento

Mentre la precedente legge 3-2012 prevedeva che per ogni debitore fosse avviata una singola procedura, la nuova norma dettata dal codice della crisi, introduce la possibilità che membri della stessa famiglia, indebitati, possano avviare un’unica procedura. E’ necessaria almeno una di queste due condizioni, ovvero:

  • Che i membri della famiglia siano conviventi
  • Che il sovraindebitamento abbia un’origine comune

 

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI SOVRAINDEBITAMENTO
 

 La domanda di sovraindebitamento deve essere presentata alla Segreteria dell'Organismo tramite PEC all'indirizzo 

occmantova@pecocc.it

 

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