Tavolo Codis-DRE
E' possibile consultare la FAQ del 6 luglio 2023 relativa al nuovo scadenziario dei pagamenti cliccando sul seguente link:
Si rende noto che nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sidot AdE http://www.agenziaentrate.gov.it ( seguendo il persorso :L'agenzia> L'Agenzia Comunica>Guide, pubblicazioni e riviste> Guide fiscali> L'agenzia Informa) la guida aggiornata
Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni (https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2023/04/Guida_Comunicazioni_sui_controlli_delle_dichiarazioni.pdf)
Si invitano inoltre gli iscritti a consultare per ulteriori approfondimenti sul tema l'articolo pubblicato su FiscoOggi https://www.fiscooggi.it/guideagenzia/comunicazioni-irregolarita-guida-aggiornata-nuovi-servizi
Nel corso della riunione del Tavolo istituito tra il Codis (Coordinamento degli Ordini lombardi) e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, tenuta il giorno 8 maggio 2023, a commento della risposta ad interpello n. 428 del 2022, è stato specificato che l’imposta di bollo applicata alle operazioni oggetto di fatturazione elettronica è soggetta alla medesima disciplina Iva a cui soggiace il corrispettivo dell’operazione e non costituisce anticipazione in nome e per conto del cliente, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972.
Quanto sopra in quanto la risposta ad interpello effettua il seguente passaggio “Con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente. Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione. Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso ….” Trattandosi quindi di un riaddebito trova applicazione la disciplina generale che fa assumere a dette somme lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale.
Ai fini delle imposte sui redditi l’addebito del bollo in fattura costituisce compenso e, simmetricamente, il pagamento dell’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore può costituire, per lo stesso soggetto, costo deducibile ricorrendo le condizioni previste in via generale dalla normativa di riferimento sulla determinazione del reddito.
I rappresentati della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia invitano a valutare di presentare interpello ordinario sulla deducibilità in questione.
Care colleghe e colleghi,
in relazione ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate, Vi invio la sintesi del verbale CODIS DRE del 1° dicembre 2022 che spiega quanto condiviso dalla DRE Lombardia con il tavolo tecnico del Codis (coordinamento degli Ordine lombardi).
Come già anticipato durante la nostra ultima assemblea del 5 dicembre e la cena di Natale del 15 dicembre, diverse sono state le interlocuzioni con l'AdE di Mantova (da parte mia e del Consiglio dell'Ordine), con DRE Lombardia (da parte del Codis e di tutti i presidenti lombardi) e con il nostro presidente nazionale Elbano de Nuccio (da parte mia e degli altri presidenti lombardi), volte a dare risposte concrete alle problematiche riscontrate dai commercialisti nell'accesso ai servizi dell'AdE.
La procedura che è stata presentata deve, a mio parere, essere accolta con favore, pur nella consapevolezza che si tratta solo di un primo passo verso un rapporto di maggiore collaborazione tra i commercialisti e l'AdE.
Auspico, infine, che le recenti intese raggiunte con il Direttore Regionale delle Entrate della Lombardia, possano dare ulteriori buoni frutti già a partire dal prossimo mese di gennaio 2023.
Il Presidente dell’ODCEC di Mantova
Dott. Andrea Girelli
Verbale CODIS DRE del 1.12.2022
Slide a cura del rag. Andrea Scaini
"Attività, scopi ed opportunità Tavolo normativo regionale - Tavolo condivisione DRE Lombardia"
Con la nota informativa del 29 dicembre 2021 l’ISTAT ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022: tra i nuovi codici ATECO vi è il 97.00.02 relativo ad “Attività di condomini”.
In proposito, diversi Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate stanno segnalando l’incremento di richieste di variazione del codice ATECO da parte di amministratori di condominio.
Sul tema, l’allegata Risoluzione 20/E, pubblicata il 4 maggio, ha chiarito che “l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita
dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Alla luce di ciò, la DRE chiede di sensibilizzare gli amministratori di condominio sul fatto che:
- la variazione può essere richiesta telematicamente, tramite l’invio del relativo modello AA5/6 utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel del Condominio o tramite intermediario abilitato ad Entratel;
- non vi è l’obbligo di presentare un’apposita variazione dati;
- la variazione potrà avvenire in un secondo momento, in occasione di una successiva ed ulteriore variazione di dati anagrafici.
Articolo Fisco Oggi su Risoluzione
Verbale riunione CODIS/DRE del 24 maggio 2022
Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia/Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate
SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLE RIUNIONI DELL’ANNO 2020
ATTIVITA' CODIS/DRE 2018/2019
Codis-DRE sintesi 15 luglio 2019
Codis-DRE sintesi 18 giugno 2019
Codis-DRE sintesi 14 maggio 2019
Codis-DRE sintesi 15 marzo 2019
Verbale CODIS/DRE - riunione del 25 gennaio 2019
- Richiesta di consulenza giuridica ai sensi della Circolar 42 del 5 agosto 2011: sconti e premi apparecchi da divertimento
Richiesta inviata alla DRE in data 22 giugno 2017
Attività del CODIS - Coordinamento ODCEC della Lombardia
La presente comunicazione è indirizzata ai colleghi della Lombardia per fornire un quadro complessivo del Tavolo esistente tra il CODIS (Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia) e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia.
Già nel 2000 venne stipulata la prima convenzione tra il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra i contribuenti, i professionisti e l'Amministrazione finanziaria.
Nel 2009 tale convenzione venne rivisitata e nuovamente sottoscritta con l'obiettivo di istituire un gruppo di lavoro congiunto nell'ambito del quale individuare e risolvere le problematiche concernenti la corretta applicazione delle norme tributarie, tramite l'esame di fattispecie complesse e di interesse diffuso. Al gruppo di lavoro vennero posti gli obiettivi di garantire imparzialità, semplificazione e uniformità di comportamento nell'applicazione delle norme tributarie nonché di smussare eventuali situazioni di criticità operativa e funzionale.
Da allora il gruppo di lavoro si riunisce costantemente, all'incirca ogni sei settimane, e da allora molti casi sono stati risolti a beneficio di singoli iscritti.
Quale successiva declinazione della convenzione sono stati sottoscritti ulteriori protocolli per agevolare gli accessi agli uffici da parte dei commercialisti in particolari e accertate situazioni di criticità, per regolamentare le possibilità di consulenza giuridica a favore dell'Ordine e anche per gestire e migliorare le procedure informatiche e i servizi connessi alla gestione dei tributi. Si precisa che esula dall'ambito di operatività del Tavolo la soluzione di controversie sulla materia imponibile.
Questo percorso, che accompagna gli Ordini lombardi da oltre un decennio, ha trovato recentemente un nuovo impulso anche a livello nazionale: in data 2 maggio 2017 è stata stipulato dal Consiglio Nazionale e dalla Agenzia delle Entrate Centrale un nuovo protocollo avente essenzialmente i medesimi obiettivi di quello lombardo e, specificatamente, per segnalare la presenza di anomalie e criticità organizzative, individuare modalità, procedure e prassi operative volte a semplificare e migliorare i rapporti e infine individuare soluzioni organizzative e gestionali in grado di sviluppare un rapporto di collaborazione.
Sul piano operativo in Lombardia sono attualmente attive due commissioni composte da colleghi, la prima con l'obiettivo di raccogliere e filtrare le segnalazioni di criticità, la seconda, di recente insediamento, con l'obiettivo di individuare le difficoltà operative di natura informatica o gestionale, rappresentando all'Agenzia le problematiche ovvero fungendo da test prima dell'avvio di nuovi programmi.
Scopo della presente comunicazione è quello di invitare i colleghi a far riferimento al proprio referente locale all'interno di ciascuna di tali commissioni affinché quelle che oggi sono giustificate lamentele non coordinate di difficoltà operative e gestionali possano concretamente costituire fattispecie notificate, affrontate e possibilmente concretamente risolte a livello lombardo o portate, se del caso, al livello nazionale.
Sia la convenzione lombarda sia la convenzione nazionale garantiscono che, laddove sia necessario o richiesto, l'identità del segnalante sia protetta e tutelata in ogni fase della trattazione.
Il percorso, e la richiesta, è quello di segnalare la fattispecie ai referenti dell'Ordine i quali, dopo aver effettuato una prima istruttoria per valutare la significatività della segnalazione, si confronteranno con la Commissione lombarda di riferimento che farà una sintesi delle fattispecie che saranno rappresentate al Tavolo congiunto CODIS/DRE.
Si confida che lo strumento del Tavolo con la DRE a disposizione di ogni iscritto e di ogni Ordine, che nessun'altra professione o associazione di categoria ha istituito e che in molte circostanze ha fornito un concreto e reale supporto ai colleghi che se ne sono avvalsi, possa essere maggiormente conosciuto e utilizzato e con l'utilizzo acquisisca sempre maggior valore.
Per il nostro Ordine i referenti sono:
1. per le questioni generali: Andrea Scaini – mail andrea.scaini@mantovanieassociati.it
2. per le questioni informatiche e gestionali: Paola Bianchi – mail paola.bianchi@comnsulentiassociati.org
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Formato atto cessione quote societarie
In seguito a diverse segnalazioni ricevute dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, con la presente nota si intende richiamare l’attenzione di tutti gli iscritti su quanto in oggetto.
In base alle disposizioni vigenti in materia, la registrazione dell’atto di cessione quote societarie posto in essere dal commercialista deve essere effettuato utilizzando un formato file che sia inderogabilmente il formato PDF/A (cfr. D.P.C.M. 10 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008).
Qualsiasi altro formato file anche eventualmente analogo (si pensi per es.: al formato “PDF”) deve ritenersi non corrispondente ai requisiti delle norme appena richiamate, con la conseguenza che in tali casi si rende necessario (per sanare tale irregolarità) procedere a registrare nuovamente l’atto nel formato PDF/A pagando la relativa imposta fissa: ovviamente nel caso in cui in sede di prima registrazione sia stata assolta l’imposta per tutte le disposizioni presenti in atto, in sede di seconda registrazione andrà versata soltanto un’unica imposta fissa ai sensi dell’art. 41, comma 2 del Testo Unico n.136/1986.
Al fine di evitare tali situazioni (che, allo stato attuale, non possono trovare altra soluzione rispetto a quella sopra menzionata), si auspica che gli iscritti agli ordini locali che effettuino operazioni di cessioni quote societarie pongano particolare attenzione al formato file utilizzato per la registrazione di tale atto.