Praticanti

IL TIROCINIO

Per poter sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile al termine del percorso di studi universitari, è necessario svolgere un periodo di diciotto mesi di tirocinio presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto all’Albo da almeno 5 anni.

Il periodo di tirocinio decorre dalla data di protocollo della Segreteria, così come previsto dal D.M.143 del 7/8/2009 art. 8 comma 1.

Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studi sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e delle Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.

REGISTRO DEI TIROCINANTI

Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito Registro dei tirocinanti, tenuto da ciascun Ordine territoriale cui è demandato anche il compito di verificare periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio (anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante).

Al termine dei periodo, accertato il regolare svolgimento del tirocinio, l'Ordine delibera in merito al suo compimento mantenendo iscritto il tirocinante per i cinque anni successivi al completamento, al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio per l'accesso agli esami di stato.

LIBRETTO DEL TIROCINIO

L'iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del tirocinio su cui debbono essere annotati in modo analitico:
a) gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.

Le annotazioni sono riportate, per ogni semestre, in due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica.

Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Al compimento del tirocinio, ed accertato il regolare svolgimento dello stesso, il libretto viene ritirato dall'Ordine.

INQUADRAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Il rapporto di tirocinio ha natura formativa ed è, istituzionalmente, di carattere gratuito anche se, per favorire l’impegno e l’assiduità del tirocinio, il professionista può decidere di attribuire al praticante somme a titolo di assegni, rimborsi spese, sussidi o borse di studio.

Proprio per la natura gratuita del tirocinio professionale, e nel caso in cui tra il Professionista ed il Tirocinante non vi siano altri rapporti di tipo extra-formativo, l’inquadramento principale per l’erogazione di un compenso al praticante è il conferimento di una borsa di studio, così come stabilito dall’art. 1 comma 6 D.M. 7 agosto 2009 n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile): «Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio».

Tale istituto è assimilabile al lavoro dipendente ed è soggetto, come tale, a ritenuta fiscale irpef e relative detrazioni, ma non ad inquadramento previdenziale o assistenziale.

E' anche possibile che fra il professionista ed il tirocinante si instaurino rapporti extra-formativi che prevedano l'erogazione di compensi.

Tali rapporti debbono essere inquadrati fiscalmente e previdenzialmente secondo la natura degli stessi e possono essere:

  • di lavoro subordinato;
  • di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
  • di prestazione professionale (con partita IVA);
  • di prestazione di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

 

PRE-ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA

Si ricorda che i tirocinanti hanno anche la possibilità di pre-iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ai sensi dell'art. 20 bis del regolamento di disciplina del regime previdenziale

La pre-iscrizione per i tirocinanti è finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando per la libera professione di Dottore Commercialista - seguendo il rituale percorso che prevede lo svolgimento del periodo di tirocinio - di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza alla quale si iscriveranno successivamente all'iscrizione all'Albo, potendo, in tal modo, incrementare il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione.

Sul sito internet della Cassa - www.cnpadc.it - possono essere reperite le informazioni relative all'istituto della pre-iscrizione per i Tirocinanti, oltre che la modulistica da utilizzare per inoltrare alla Cassa la relativa domanda.

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